Costi, quando usarlo davvero, quali documenti servono e quando invece è meglio scegliere altre strade.
Dal 15 gennaio 2026 diventa operativo l’Arbitro assicurativo (AAS) un organismo indipendente di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e imprese/intermediari assicurativi con procedura solo online.
L’idea è semplice ovvero meno tribunale, più soluzione rapida e documentale ma “semplice” non significa “semplicistica”, capire quando usarlo (e quando no) fa tutta la differenza.
Quanto costa e come si paga
Per presentare ricorso serve un contributo di 20 euro che può essere pagato via PagoPA sul Portale AAS.
Se il ricorso viene accolto anche solo in parte l’impresa o l’intermediario devono rimborsare i 20 euro se invece viene respinto il contributo resta a carico del Cliente.
Quando puoi rivolgerti all’AAS
Prima regola: prima il reclamo, poi l’arbitro.
Devi aver inviato un reclamo scritto all’impresa e/o all’intermediario che hanno 45 giorni per rispondere se non rispondono o la risposta non ti soddisfa puoi ricorrere all’AAS entro 12 mesi dal reclamo e i fatti contestati devono essere avvenuti (o conosciuti) entro i 3 anni precedenti il reclamo.
Che cosa puoi contestare (in pratica)
L’AAS può decidere su:
Controversie su diritti/obblighi del contratto (per esempio: quali rischi sono coperti, interpretazione di esclusioni, applicazione di franchigie, validità di una decadenza, durata/effetti di una clausola).
Richieste di pagamento (indennizzo o risarcimento) entro certi limiti: 25.000 euro per le polizze danni, 150.000/300.000 euro per le vita (a seconda dei casi) e 2.500 euro se sei un danneggiato con azione diretta in alcune ipotesi (tipicamente RC Auto).
Contestazioni sul comportamento di compagnia o intermediario rispetto alle regole di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza (quindi anche “atteggiamento”, gestione poco chiara, comunicazioni opache, ecc.).
Quando non serve (o non si può usare)
Non è lo strumento giusto se la questione è già in tribunale o se hai già avviato un altro ADR (mediazione/negoziazione assistita): in quei casi l’AAS è inammissibile o improcedibile.
Può non essere adatto anche quando servono accertamenti istruttori che l’AAS non può disporre (perizie, testimonianze): il Collegio può dichiarare il ricorso inammissibile se senza quegli accertamenti non può decidere.
Sono escluse, tra le altre, le controversie su sinistri del Fondo di garanzia (strada/caccia) e quelle su assicurazioni grandi rischi.
Documenti da produrre: checklist rapida
Obbligatori e “salva-vita”:
Copia del reclamo e della risposta (se arrivata).
Documenti per provare i fatti (polizza, comunicazioni, quietanze, perizie di parte, foto non sanitarie, preventivi, liquidazioni, ecc.).
Ricevuta del pagamento dei 20 euro.
Documento di identità e procura + documenti se presenti il ricorso tramite un rappresentante.
Nota importante: non vanno allegati documenti con dati sulla salute o su condanne penali/reati perché l’AAS non potrebbe considerarli.
Sostituisce l’avvocato?
No, nel senso che non è richiesto l’avvocato per presentare ricorso ma puoi fare da solo oppure farti assistere da un professionista o da un’associazione dei consumatori ma non è nemmeno “anti-avvocato”; se la questione è complessa, se i valori sono alti, o se prevedi di andare poi dal giudice l’assistenza legale può essere utile inoltre, per alcune strade alternative (come la negoziazione assistita), l’avvocato è parte integrante della procedura.

