The face of the moon was in shadow
Sempre più spesso quando parliamo di D&O gli Amministratori di Società ci chiedono di fare degli esempi di quelle responsabilità che fanno capo a Loro e potrebbero portare ad un sinistro.
Ecco una breve panoramica.
La diligenza del buon professionista e il dovere di informarsi
Ai sensi dell’art. 1176 del Codice Civile, gli amministratori devono agire con la diligenza richiesta a un “buon professionista”. Questo significa operare con competenza, attenzione e prudenza, proprio come ci si aspetta da chi esercita un’attività in modo professionale.
Tale diligenza si traduce anche in un preciso obbligo di informazione. Ogni amministratore, anche se privo di deleghe, ha il dovere di informarsi adeguatamente prima di partecipare a una decisione. Non basta “non sapere”: il fatto di non essersi attivamente documentati non costituisce una scusante.
Esempio: se un amministratore approva un’operazione rischiosa senza approfondirne gli aspetti o senza esprimere dissenso, potrà essere ritenuto responsabile insieme agli altri membri del CdA, anche se non era formalmente incaricato della gestione diretta.
Il cuore della governance: la gestione responsabile
Secondo l’art. 2086 del Codice Civile, l’organo amministrativo è tenuto a gestire l’impresa secondo criteri di corretta amministrazione, predisponendo un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni della società.
In concreto, questo comporta l’obbligo di:
Monitorare costantemente la situazione economico-finanziaria;
Dotarsi di sistemi di controllo interni efficaci;
Rilevare tempestivamente segnali di crisi;
Adottare misure per prevenire danni a dipendenti, terzi e alla stessa azienda.
Assetti organizzativi inadeguati: le responsabilità
Una delle principali fonti di responsabilità per gli amministratori è proprio la carenza di assetti organizzativi adeguati. Una struttura aziendale inefficiente può portare a:
Danni diretti, come perdite finanziarie o truffe;
Danni indiretti, come il mancato rilevamento di una crisi o la non conformità normativa.
Le possibili conseguenze per l’amministratore includono:
Responsabilità civile verso la società, per non aver prevenuto i danni;
Responsabilità verso i creditori, specie in caso di insolvenza;
Responsabilità penale, quando le omissioni integrano ipotesi di reato.
Esempi concreti:
Sottoscrizione di contratti finanziari rischiosi senza le necessarie competenze;
Mancata vigilanza su fornitori o collaboratori;
Carenze nella gestione della manutenzione aziendale.
In assenza di prove che l’amministratore abbia agito con prudenza e consapevolezza, i danni – anche ingenti – possono ricadere direttamente su di lui.
Quando l’errore diventa reato
In alcuni casi, la semplice responsabilità civile non basta: la condotta dell’amministratore può integrare reati veri e propri. Si tratta spesso di reati propri, che possono essere commessi solo da chi ricopre ruoli specifici, come appunto gli amministratori.
Le fonti normative sono numerose: il Codice Civile, le norme tributarie, la disciplina bancaria e finanziaria, le leggi sulla sicurezza sul lavoro, le norme fallimentari.
Focus sui reati tributari: le violazioni più frequenti
Tra tutte, le violazioni tributarie sono quelle più ricorrenti.
Ecco le principali tipologie:
▸ Dichiarazione fraudolenta (art. 2, D.Lgs. 74/2000)
Avviene quando si presentano dichiarazioni fiscali false, ad esempio utilizzando fatture per operazioni mai avvenute.
Esempi:
Interposizione di società estere per gonfiare i costi;
Fatture con importi modificati rispetto all’originale (più raro oggi, grazie alla fatturazione elettronica);
Utilizzo di “esterovestite” per spostare artificialmente i ricavi;
Falsi appalti per nascondere somministrazione irregolare di manodopera.
▸ Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)
È reato anche emettere fatture false, non solo usarle, soprattutto se l’obiettivo è favorire l’evasione fiscale di terzi (caso tipico: bonus edilizi come il 110%).
▸ Omesso versamento di ritenute o IVA (artt. 10-bis e 10-ter, D.Lgs. 74/2000)
Si configura il reato se non si versano:
ritenute certificate per importi superiori a 150.000 euro;
▸ Indebita compensazione di crediti inesistenti o non spettanti (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)
È punito penalmente chi utilizza in compensazione crediti:
non spettanti (cioè utilizzati oltre i limiti di legge o in modo scorretto);
▸ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)
Consiste nel porre in essere atti – come la cessione simulata di beni – per impedire la riscossione forzata da parte del fisco.
Il ruolo dell’amministratore è tutt’altro che formale.
Gestire un’impresa significa assumersi precise responsabilità, che richiedono competenze tecniche, attenzione costante e rispetto rigoroso della normativa.
Trascurare questi obblighi può esporre a conseguenze gravi: non solo sul piano civile, ma anche penale.
La soluzione, come consigliamo sempre, è trasferire il rischio a una Compagnia Assicurativa attraverso la consulenza di un Professionista competente in grado di tessere l'abito davvero su misura.
