La responsabilità del Vettore terrestre nazionale e internazionale (differenze)
In Italia, la responsabilità del vettore per le merci affidate a lui è regolata dal Codice Civile italiano (artt. 1693-1707).
In generale, il vettore è responsabile della perdita o del danneggiamento delle merci che gli sono state affidate durante il trasporto, a meno che egli possa dimostrare che il danno è stato causato da una causa di forza maggiore o dalla colpa del trasportatore.
Il vettore ha inoltre l'obbligo di consegnare la merce al destinatario indicato nel contratto di trasporto e di farlo entro il termine stabilito. In caso contrario, il vettore potrebbe essere tenuto a risarcire il danno subito dal committente.
Il vettore può essere liberato dalla sua responsabilità per la perdita o il danneggiamento della merce solo se prova che il danno è stato causato da una causa estranea al trasporto e non imputabile a lui, come ad esempio un difetto della merce o un evento di forza maggiore.
Inoltre, il vettore deve rispettare le norme di sicurezza e di trasporto previste dalla legge e dai regolamenti. In caso di violazione di queste norme, il vettore potrebbe essere tenuto a risarcire il danno subito dal committente.
In campo internazionale si fa quasi sempre riferimento alla cosiddetta CMR.
La Convenzione relativa al Contratto di Trasporto Internazionale di Merci su Strada (CMR) disciplina la responsabilità del vettore per le merci affidate a lui durante il trasporto su strada.
In base alla CMR, il vettore è responsabile della perdita o del danneggiamento delle merci durante il trasporto, a meno che egli possa dimostrare che il danno è stato causato da una causa esterna e inevitabile che non poteva essere prevenuta. Il vettore non è responsabile solo se può provare che ha agito con la massima diligenza possibile per prevenire il danno.
Inoltre, il vettore ha l'obbligo di consegnare le merci al destinatario indicato nel contratto di trasporto entro il termine previsto. In caso contrario, il vettore potrebbe essere tenuto a risarcire il danno subito dal committente.
La CMR prevede inoltre il diritto del mittente o del destinatario a presentare una denuncia contro il vettore in caso di perdita o danneggiamento delle merci, e stabilisce i termini per presentare tale denuncia.
Va notato che la responsabilità del vettore ai sensi della CMR si applica solo al trasporto internazionale di merci su strada, mentre il Codice Civile italiano disciplina la responsabilità del vettore per il trasporto interno di merci su strada.
In campo internazionale, la responsabilità del vettore per le merci affidate a lui è regolata da diverse convenzioni internazionali, tra cui le più importanti sono:
- La Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 relativa al Contratto di Trasporto Internazionale di Merci su Strada (CMR), che regola la responsabilità del vettore per le merci trasportate su strada tra Paesi aderenti alla Convenzione.
- La Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla Responsabilità del Vettore nelle Operazioni di Trasporto Internazionale per Ferrovia (COTIF), che regola la responsabilità del vettore per le merci trasportate su ferrovia tra Paesi aderenti alla Convenzione.
- La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per l'Unificazione di talune Regole relative al Trasporto Aereo Internazionale (CMTA), che regola la responsabilità del vettore per le merci trasportate per via aerea tra Paesi aderenti alla Convenzione.
- La Convenzione di Amburgo del 31 marzo 1978 relativa al Contratto di Trasporto Marittimo di Merci (HTC), che regola la responsabilità del vettore per le merci trasportate per via marittima tra Paesi aderenti alla Convenzione.
Queste Convenzioni internazionali forniscono regole standardizzate sulla responsabilità del vettore, i termini di consegna, i diritti del mittente e del destinatario, le limitazioni di responsabilità e le procedure di reclamo e risoluzione delle controversie.
Tuttavia, va notato che la responsabilità del vettore può variare a seconda della modalità di trasporto e del Paese di partenza e di destinazione.