L'Amministratore è responsabile dei propri sottoposti ma cosa succede quando c'è una controllata?
Ormai sappiamo tutti che gli Amministratori possono essere chiamati a rispondere, anche in sede penale, dei propri sottoposti diretti ma cosa succede nel caso la condotta scorretta sia stata posta in essere da una figura apicale della controllata?
Ebbene sì, in certi casi, l’imprenditore o il manager può rispondere penalmente anche per fatti commessi in una società controllata ma in questi casi l'attribuzione di responsabilità non avviene in maniera "automatica" o presuntiva: dipende da quanto egli abbia inciso effettivamente sulla gestione e sulle decisioni della controllata.
Vediamo con ordine come funziona la questione.
Principio generale: la responsabilità penale è personale
L’art. 27 della Costituzione italiana stabilisce che “la responsabilità penale è personale”.
Questo significa che un amministratore o un imprenditore non risponde penalmente solo perché “a capo del gruppo” ma se ha partecipato attivamente o consapevolmente al reato commesso nella società controllata.
Quando può esserci responsabilità penale del vertice della capogruppo?
La responsabilità può sorgere se si dimostra che l’imprenditore o il manager:
* ha impartito direttive o ordini che hanno portato al reato;
* ha avuto un potere di controllo effettivo sulla controllata e non ha impedito un reato che poteva evitare (ad esempio, per violazione di doveri di vigilanza);
* ha concorso materialmente o moralmente nel reato, cioè lo ha promosso, agevolato o rafforzato con il proprio comportamento.
Un esempio per tutti è il caso dell'Amministratore della capogruppo che chieda ai dirigenti della controllata di alterare i bilanci per migliorare i risultati consolidati.
Anche se non firma i documenti della controllata può essere ritenuto concorrente nel reato di falso in bilancio.
La giurisprudenza italiana sul punto.
La Cassazione ha più volte affermato che:
“L’amministratore della società capogruppo risponde del reato commesso nella controllata quando abbia esercitato un potere di direzione e coordinamento tale da incidere concretamente sulle scelte operative che hanno determinato il fatto illecito.”
In altre parole, conta il potere reale non quello formale.
Società di gruppo e responsabilità dell’ente (D.Lgs. 231/2001)
Anche la società capogruppo come persona giuridica, può rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001, se:
il reato nella controllata è stato commesso nell’interesse o a vantaggio della capogruppo e se la capogruppo non ha adottato modelli organizzativi idonei a prevenire quei reati.
Esempio tipico: una controllata paga tangenti per ottenere un appalto utile all’intero gruppo → la capogruppo può essere sanzionata se ha tratto vantaggio e non ha vigilato adeguatamente.
In sintesi
Un manager o imprenditore può rispondere penalmente per fatti di una società controllata solo se:
ha partecipato direttamente o concorso moralmente nel reato;
ha omesso controlli dovuti avendo poteri di vigilanza effettivi;
oppure il reato è stato commesso nell’interesse del gruppo e la sua condotta ha avuto un ruolo causale.
Se invece la controllata opera in autonomia e il vertice della capogruppo non aveva alcuna ingerenza concreta la responsabilità penale non si estende automaticamente.
Questo tema apre riflessioni interessanti anche sul confine tra direzione unitaria e autonomia gestionale: un equilibrio delicato, perché troppa ingerenza può far nascere responsabilità ma troppa distanza può tradursi in mancanza di controllo sui rischi del gruppo.