Nuova Legge sulle polizze CAR e Postume decennali

12.01.23 11:59 Comment(s) By Massimo Ciprandi

CAR e Postuma Decennale cosa cambia col DL 154?

Nella Gazzetta Ufficiale del 21/11/2022, è stato pubblicato il Decreto 20 Luglio 2022, n. 154 “Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.”
Si tratta della polizza indennitaria decennale che deve essere contratta dal costruttore e consegnata all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà di un immobile, secondo le previsioni L.210/2004 e del D.Lgs.122/2005.
Da tale data le polizze dovranno essere emesse in conformità al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale testo che rappresenta il contenuto minimo delle garanzie prestabili per gli immobili che siano oggetto della L.210/2004 e del D.Lgs.122/2005.

La novità principale introdotta dal decreto rispetto a quanto praticato fino ad oggi, è che tutte le partite di polizza, eccetto le spese di demolizione e sgombero, sono obbligatorie. Non sono altresì ammessi limiti di risarcimento inferiori al minimo.
Ulteriori novità contenute nel testo dello schema tipo riguardano l’obbligatorietà del controllo tecnico eseguito da un controllore tecnico definito come l'organismo di Tipo A accreditato, incaricato da un Ente designato ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, in conformità alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721 per le attività di ispezione
In caso di mancato rispetto dell’Art. 3, la polizza rilasciata rende la copertura non operativa solo nei confronti del Contraente, ferma restando l’operatività della garanzia a favore del Beneficiario;
Oltre a quanto precede è prevista l’opponibilità di scoperti e minimi di franchigia al beneficiario (acquirente) in caso di irreperibilità del Contraente e non sono ammesse franchigie temporali per nessuna garanzia obbligatoria di polizza.
Una novità particolarmente significativa è rappresentata dall’"ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ" che deve essere presentata dal Contraente al Notaio all’atto del rogito.
Tale documento, rilasciato dalla Compagnia di Assicurazione, attesta non solo la conformità della polizza al testo della norma ma anche, con riferimento all’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’avvenuto pagamento del premio con indicate le modalità, la data, l’Agenzia di competenza ed il n. di conto sul quale il pagamento è stato effettuato.

In poche parole un cambiamento epocale nel mondo delle coperture per l'edilizia che orienta il mercato ad uniformare le garanzie nell'ottica di garantire il più possibile i Beneficiari.

Massimo Ciprandi

Share -