TFM Amministratore - FAQ

16.01.23 15:08 - Comment(s) - By Massimo Ciprandi

Il TFM dell'Amministratore tutto quello che avresti voluto sapere e non hai ancora chiesto.

E’ un’indennità che l’impresa si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato. Come il compenso, deve essere preventivamente stabilita e determinata dall’atto costitutivo della società o dall’assemblea dei soci. Può essere stabilita in misura fissa, percentuale sul compenso annuo o proporzionalmente ad alcune grandezze del bilancio. 

Se il diritto all’indennità risulta da data certa anteriore all’inizio del rapporto (nomina o rinnovo):
- la società deduce in ogni esercizio la quota Tfm di competenza (è indeducibile ai fini Irap) e, alla cessazione del mandato, eroga l’indennità al netto della ritenuta d’acconto del 20% (cir. 37/E 6/7/01) da versare all’Erario con cod. 1040;
- l’indennità incassata dall’amministratore è soggetta ad Irpef con tassazione separata ex art. 17 c. L’Agenzia delle Entrate provvede al ricalcolo dell’imposta, con il criterio della tassazione separata, applicando l’aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente ovvero se più favorevole all’amministratore l’aliquota dell’anno di pagamento.

Il riconoscimento della data certa anteriore al rapporto, nelle società di capitali, si potrebbe alternativamente ottenere con:
a)redazione di verbale di assemblea da parte di un notaio; b)estratto notarile del libro delle deliberazioni dell’assemblea; c)autenticare notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera; d)notifica rituale del verbale di delibera all’amministratore stesso; e) registrazione della delibera dei soci presso l'Ufficio del Registro (tassa fissa art. 10 Tariffa); f)invio all’amministratore con raccomandata di copia della delibera in plico senza busta.
L’accettazione dell’amministratore deve avvenire in data successiva a quella in cui l’atto di nomina ha ricevuto data certa. 

Se il diritto all’indennità non risulta da data certa anteriore all’inizio del rapporto:
- secondo l’A.D.C., norma di comportamento n. 125, per la società l’indennità è deducibile nell’esercizio in cui avviene il pagamento;
- secondo la maggior parte della dottrina la società deduce in ogni esercizio la quota Tfm di competenza;
- al pagamento, la società non opera la ritenuta del 20% ma rilascia il cedolino paga alla stregua del compenso corrente;
- per gli amministratori, l’indennità Tfm è soggetta a tassazione ordinaria e ha lo stesso trattamento del compenso corrente (art. 54).

Il Tfm è soggetto al contributo previdenziale dovuto alla gestione separata Inps, entro il massimale contributivo (tenuto conto anche dei compensi correnti dell’anno) che per il 2004 è pari ad € 82.401,00. Secondo l’Inps (prot. 27/7265 del 15/3/02) il contributo previdenziale si calcola sull’importo dell’indennità al lordo della ritenuta fiscale 20%. La società dovrà in primo luogo determinare l’ammontare dei contributi dovuti e successivamente applicare la ritenuta d’acconto del 20% sul Tfm diminuito della quota inps a carico dell’amministratore (1/3). Sempre secondo l’inps (anche se il punto è poco chiaro) in caso di polizza assicurativa se beneficiario è la società il contributo previdenziale si calcola sul Tfm al netto dei rendimenti finanziari, se beneficiario è l’amministratore detti rendimenti costituiscono compenso e pertanto vanno assoggettati a contributo.

Esigibilità - Secondo la tesi prevalente, ogni mandato costituisce un rapporto giuridico distinto ed autonomo con la conseguenza:
- che per ogni mandato (conferma/rielezione) occorre verificare il presupposto della data certa anteriore;
- al termine di ogni mandato sorge il diritto ad esigere l’indennità.

La società può decidere di accantonare l’indennità di fine mandato in una polizza di assicurazione, che offre i seguenti vantaggi:
- salvaguarda l’equilibrio finanziario nell’esercizio in cui dovrà essere corrisposta l’indennità;
- il capitale accantonato si rivaluta;
- le somme corrisposte alla compagnia di assicurazione sono impignorabili e insequestrabili ex art. 1923 c.c..

Il contraente della polizza è sempre la società, mentre il beneficiario può essere la società o l’amministratore. Nella schematizzazione che segue si presume la sussistenza dei requisiti per la tassazione separata.

La Compagnia assicuratrice liquida il capitale assicurato alla società operando una ritenuta d’ acconto (di imposta per le polizze stipulate fino al 31.12.95) pari al 26% sulla sola differenza tra l'ammontare del capitale liquidato e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo, se il capitale è corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto.

La società:
- calcola i contributi inps sull’importo del Tfm lordo corrisposto, trattenendo la quota di 1/3 a carico dell’amministratore;
- liquida il Tfm spettante all’amministratore operando una ritenuta d’acconto del 20% sul totale del Tfm detratta la quota inps (1/3) a carico dell’amministratore (inps 15/03/02);
- compila il mod. cud indicando l’ammontare del Tfm negli appositi campi relativi alla tassazione separata;
- inserisce nel mod 770 l’ammontare del Tfm corrisposto e della ritenuta operata.

L’amministratore non inserisce l’importo nella dichiarazione dei redditi; l’A.F. provvederà direttamente a determinare l’imposta dovuta, con il criterio della tassazione separata, applicando l’aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente ovvero se più favorevole all’amministratore l’aliquota dell’anno di pagamento.


Massimo Ciprandi

Share -